La polizza di Responsabilità Civile Terzi, copre i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, possono involontariamente causare a terzi.
Danni che potrebbero derivare dalla conduzione della proprietà, o dalla conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di temporanea villeggiatura e del loro contenuto.
Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
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conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
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proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
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proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli assicurati;
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inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
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somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
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danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
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lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
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conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
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fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
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pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo. La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo non professionale, è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;
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pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio e giardinaggio. La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
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proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 10. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati
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proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
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danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente del contraente o dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso al contraente o assicurato;
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danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
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danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
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responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato. La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;
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responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
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responsabilità inerente le mansioni svolte presso l'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
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responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby-sitter, badanti, colf, temporaneamente ospite dell'assicurato, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate all'assicurato;
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responsabilità derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da domestici dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli purché non di sua proprietà o in suo usufrutto o a lui intestati al P.R.A., o a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione di Cattolica nei confronti dei responsabili. La garanzia vale solo se risulta provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto era guidato da un domestico dipendente abilitato a norma delle disposizioni di legge;
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fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.
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animali domestici
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animali affidati a terzi
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armi e caccia
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utilizzo dei locali adibiti ad attività diverse
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collaborazione amichevole
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case di villeggiatura di proprietà di terzi
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circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati
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trasportati sui veicoli
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veicoli in sosta
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collaboratori domestici
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responsabilità verso prestatori d'opera
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malattie professionali
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cose in consegna o custodia
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guida con patente scaduta
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inquinamento accidentale
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interruzione o sospensione di attività
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bed & breakfast
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ricorso terzi da incendio da conduzione
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beni dati in locazione
Responsabilità Civile Fabbricato
Polizze sempre più complete e raffinate nel tempo, sono un buon esempio di contratto multirischi, naturalmente diverse tra una Compagnia e un'altra, tendono generalmente a coprire rischi legati ad incendio e altri danni materiali.
La proprietà di un Immobile, può generare involontariamente danni ad altri, a causa di un tubo rotto, un cornicione che cade o il danneggiamento di proprietà dei vicini.
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proprietà dell' abitazione indicata sulla scheda di polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente e comunicante.
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sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
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danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere ,danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne, liquidi in genere";
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proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
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committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
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ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà
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spargimento liquidi – RC della conduzione
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spargimento liquidi - RC della proprietà