Assicurazione Professionale Avvocati
Responsabilità Civile Professionale il nuovo quadro normativo
Il decreto ministeriale del 22.09.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11.10.2016 attua la disciplina legislativa riguardante l’obbligo degli avvocati di stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.
Nel decreto sono stabiliti i termini “minimi” della copertura stessa, con indicazione sia dei contenuti di garanzia che delle somme assicurate, che si riassumono nei seguenti punti:
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devono essere sempre comprese in copertura: retroattività illimitata della copertura assicurativa, ultrattività decennale in caso di cessazione dell’attività durante il periodo di efficacia della garanzia, estensione della garanzia anche ai danni non patrimoniali, responsabilità solidale, espressa validità della copertura anche per responsabilità derivante da colpa grave;
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rinuncia della facoltà di recesso da parte della Compagnia in caso di sinistro;
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il rischio viene individuato sulla base della forma di attività svolta (individuale o collettiva - studio associato o società fra professionisti);
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Nuovo quadro normativo i massimali minimi da assicurare sono predefiniti in funzione dell’ammontare del fatturato relativo all’ultimo esercizio chiuso dal professionista ed in funzione della forma con la quale viene svolta l’attività (forma individuale o collettiva).
Lo stesso decreto ministeriale prevede inoltre l’obbligo di copertura infortuni per il professionista ed i propri collaboratori.
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